Atti e dattiloscritto

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Mi è stato chiesto dalla Presidenza della Commissione Finanze e Tesoro del Senato un contributo in relazione al potenziale coinvolgimento del­ l’Istituto da me presieduto nei progetti di collocamento previsti dalle iniziative parlamentari rappresentate dai disegni di legge A.S. n. 2381 e 2320.

Ritengo opportuno a tal fine illustrare sinteticamente gli sviluppi recenti che hanno interessato il CREDIOP e che hanno già condotto a passaggi di proprietà di sue quote di partecipazione e a perfezionamenti di accordi che prevedono la possibilità di ulteriori modifiche nell’assetto partecipativo, ad un tempo introducendo tra gli azionisti reciproci impegni e vincoli.

Va premesso che questi passaggi sono stati facilitati dalle caratteristiche organizzative assunte dal CREDIOP nel tempo a seguito di modifiche legislative e statutarie.

Ricordo in particolare come la legge n. 23 del 1981, con la quale si sancì la fusione tra ICIPU e CREDIOP, abbia anche delegiferato in misura sostanziale in materia di organizzazione del nuovo istituto sorto dalla fusione.

All’articolo 13 della legge si rinvia infatti interamente allo statuto la determinazione del capitale, delle norme per il suo aumento, delle categorie dei partecipanti, delle modalità dei trasferimenti di quote, nonché la disciplina degli organi, l’organizzazione e il funzionamento del CREDIOP.

Si compì con questa innovazione legislativa un ulteriore passo nel perfezionamento del modello organizzativo al quale si ispirarono i fondatori, e cioè nella configurazione di un ente pubblico economico costituito per legge ma operante secondo modalità privatistiche, o se si vuole un soggetto assimilato a quelli operanti secondo il diritto privato che tale non è, ma solo in quanto è assente la garanzia costituzionale propria dei soggetti privati.

Un ulteriore perfezionamento statutario del 1986 suddivise le quote rappresentative del capitale in “libere” e “vincolate” allo scopo di conciliare su basi di assoluta chiarezza il vincolo pubblicitario nel controllo e la perfetta negoziabilità dei titoli.

Nel 1989, dopo una prolungata trattativa, venne concluso tra Cassa Depositi e Prestiti e Istituto Bancario San Paolo di Torino un accordo siglato alla presenza del Ministro del Tesoro e del Governatore della Banca d’Italia.

A seguito di tale accordo l’Istituto San Paolo di Torino, già partecipante in misura modesta (0.67%) nel capitale dell’Istituto, acquistò dall’INA e dall’INPS le quote detenute del CREDIOP stesso rispettivamente pari al 14,94% e al 14,73%.

Il San Paolo di Torino rilevò successivamente le altre quote minoritarie dalle Banche e Società di assicurazione facenti parte della compagine dei partecipanti dell’Istituto.

Circa le modalità con cui sono avvenute le varie cessioni, si ricorda che le transazioni furono effettuate sulla base di valutazioni concordate tra le parti che non ritennero necessario attribuire a soggetti esterni compiti di valutazione con finalità “arbitrali”.

In armonia con i patti stipulati nel 1989 si procedette poi ad una operazione di acquisizione da parte del CREDIOP del complesso aziendale costituito dalla Sezione Opere Pubbliche dell’Istituto San Paolo di Torino che venne conferito in sede di aumento di capitale del CREDIOP perfezionato a fine ’89. Con tale passo, e completato l’acquisto di quote degli azionisti minori, l’Istituto San Paolo venne a possedere il 39.3% del ca­ pitale del CREDIOP, il restante 60.7% essendo di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti.

Realizzate le prime fasi, essendo l’accordo finalizzato allo sviluppo di sinergie operative tra San Paolo e CREDIOP, il periodo successivo a questo evento, e in particolare l’intero esercizio 1990, ha visto impegnati i due istituto nell’avvio di una più stretta collaborazione.

Nel corso del 1990 sono da registrare due ulteriori innovazioni: la prima è rappresentata dall’aumento gratuito del capitale dell’Istituto da 22,025 miliardi a 700 miliardi, la seconda dall’adeguamento delle remunerazioni del capitale, essendo stato distribuito agli azionisti in due tornate un ammontare pari a circa il 30% degli utili, per una cifra di 70 miliardi.

Capitale sociale nominale (in rapporto al patrimonio netto) e dividendi distribuiti (in rapporto agli utili) sono stati così portati a livelli che si possono considerare coerenti con situazioni riscontrabili sul mercato.

Per l’insieme di quanto previsto dallo statuto e dagli accordi dell’89, sussiste reciproco diritto di prelazione tra San Paolo e Cassa Depositi e Prestiti sui titoli posseduti, il San Paolo ha un diritto di acquisto o diritto a vedere realizzati aumenti di capitale ad esso riservato fino al conseguimento di una quota paritetica con la Cassa Depositi e Prestiti.

La legge n. 218 e i relativi decreti delegati offrono anche per il CREDIOP la possibilità di una trasformazione che porti alla costituzione di una S.p.A.

Ciò potrà rappresentare un ulteriore perfezionamento sulle linee della tipizzazione dei titoli rappresentatiti del capitale, in una situazione che come si è detto, per quanto riguarda le quote di partecipazione già appare molto simile a quella delle S.p.A.

Anche il vincolo pubblicistico del 51% del capitale del CREDIOP è configurato nello statuto attuale in termini assai simili a quelli presenti nella legge 218. Non è previsto che tale obiettivo debba essere raggiunto attraverso un particolare soggetto di natura pubblica, e trova articola­ zione tecnica strumentale nella divisione in quote libere e vincolate.

La legge Amato offre motivi di interesse anche e soprattutto in quanto consente il superamento di alcune limitazioni nel campo operativo ancora presenti nella vecchia normativa e che appaiono, col passare del tempo, obsolete.

Gli organi dell’Istituto esamineranno nel prossimo futuro, sempre sulla base delle direttive degli azionisti, progetti al riguardo.

Allo stato delle cose sembra che l’ipotesi della “trasformazione”, prevista dalla legge Amato sia, salvo ulteriori verifiche, quella più consona alla situazione dell’Istituto.

Tutto quanto sopra configura quindi una situazione che si è sviluppata sulla base di accordi tra i due partecipanti e secondo forme che appaiono sostanzialmente diverse dai processi di dismissione, regolamentati da apposita disciplina, ipotizzati nei due disegni di legge A.S. 2320 e 2381.

Nel corso del recente passato l’Istituto ha sviluppato una notevole capacità operativa con risultati positivi di particolare rilievo che hanno ulteriormente migliorato le condizioni di patrimonio e redditività. In questo quadro non è dall’Istituto che può emergere una necessità di diversi assetti azionari. Resta obiettivo prioritario quello del valorizzare sempre più le sue funzioni, nonché le potenzialità espresse dal suo patrimonio e dalle capacità professionali di cui è dotato.

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