In “Banche e banchieri” – anno X n° 5, maggio 1983, pagg. 359-369
- Numerosi sono gli eventi e le trasformazioni avvenute nel recente passato che rendono necessario sviluppare una riflessione sul nostro sistema per ciò che attiene in particolare i rapporti tra aziende di credito e istituti speciali.
Basterà richiamarne alcuni soltanto:
- La mutata posizione degli istituti nell’ordinamento bancario;
- La minor propensione dell’economia a investimenti di portafoglio in titoli a lunga scadenza e l’accresciuto ruolo delle aziende di credito quali assuntori finali di passività emesse da gli istituti: a ciò si aggiunge il recente sviluppo di una attività a più breve durata da parte degli istituti in qualche misura derivata dalle limita zioni poste all’espansione del credito delle aziende;
- Il processo di parziale despecializzazione che da tempo è in atto nel nostro sistema;
- Il riproporsi nell’ultimo decennio di fenomeni di generalizzate sottocapitalizzazioni del sistema produttivo e il susseguirsi di proposte per far fronte a situazioni di immobilizzo e per favorire la formazione di capitale di rischio; proposte che toccano aspetti salienti della specializzazione bancaria.
- Nel febbraio 1981 è stata approvata una legge, la legge n. 23, che ha introdotto tre importanti innovazioni.
In primo luogo si è cancellato il dualismo, che ancora sussisteva, tra i grandi istituti speciali esistenti all’epoca della legge bancaria e quelli creati successivamente, per ciò che riguarda la loro collocazione nell’ordinamento.
In secondo luogo per tutti gli istituti speciali, ricondotti a unitaria considerazione, è stato stabilito che siano fissati criteri univoci per limitare la concentrazione del rischio, eliminando ogni possibilità di deroga da parte degli organi di vigilanza.
In terzo luogo, nello stabilire la incorporazione dell’ICIPU nel CREDIOP, sono state introdotte per quest’ultimo modifiche, completate successivamente con l’emanazione del nuovo statuto, alcune delle quali, ancorché si riferiscono ad un singolo caso, acquistano un significato di ordine pili generale se viste nel contesto del l’intero provvedimento legislativo.
Orbene la legge bancaria del 1936 collocava in una posizione del tutto particolare i principali istituti a medio termine esistenti all’epoca, elencati nell’art. 41. Per questi istituti, CREDIOP – ICIPU – IMI – Credito Navale, era previsto un complesso di norme meno vincolanti rispetto al la normativa generale definita nei titoli V e VII. Non era, in particolare, prevista nessuna limitazione alla concentrazione del rischio, né per essi era regolata la procedura di liquidazione.
È di per sé motivo di particolare interesse l’interpretazione dei motivi che furono alla base di questa scelta. Non è agevole trovarli esplicitati nelle poche carte scritte lasciate dagli autori della riforma.
Uno dei primi documenti ufficiali dell’epoca «L’Economia italiana dal ’31 al ’36» richiama al riguardo le leggi speciali che ne delimitano il campo e le forme di attività, nonché il carattere fortemente pubblico anzi statale di questi istituti quasi ad indicare che si trattava di presupposti tali da rendere superfluo sottoporre questi organismi a tutti i vincoli previsti per il resto del sistema.
Alcuni ritengono invece che, sia che la si consideri soluzione transitoria in vista di ulteriori sviluppi, sia che la si legga quale tratto di un preciso indirizzo, quella collocazione manifesti qualche intento dirigistico.
Va al riguardo aggiunto che fu espressamente previsto per gli anni successivi al ’36 che la presidenza di questi istituti sarebbe stata assunta direttamente dal Governatore della Banca d’Italia. E così fu per l’IMI dal ’36, per il CRE DIOP-ICIPU dal ’39, fino al 1944.
Anche questa disposizione viene interpretata in due diverse ottiche.
Da un lato quale ulteriore manifestazione dell’esigenza di un controllo pubblico unitario a conferma dell’ipotesi, per così dire, dirigistica. Per altri, invece, proprio la scelta del Governatore appare volta ad evitare un eccessivo controllo da parte di apparati politico-burocratici, e dunque semmai come cautela di fronte a possibili eccessive ingerenze statali.
Né paiano illuminanti alcune dichiarazioni dell’epoca circa i rapporti tra questi istituti e le finalità della «politica corporativa nazionale», essendo difficile discernere in quelle dichiarazioni gli aspetti rituali dai concreti intenti.
Non è neppure facile, analizzando l’attività di questi istituti negli anni successivi, riscontrare conferme che ad essi si faceva riferimento quali strumenti per l’attuazione in qualche misura forzata di particolari politiche nazionali. E si era in periodi di dichiarati indirizzi autarchici e di preparazioni belliche. Lo stesso può dirsi se si guarda alla loro attività nel periodo della ricostruzione.
Solo alcuni decenni dopo, nel corso degli anni ’60, emersero indirizzi di questo tipo, più chiaramente identificabili.
Negli anni successivi al miracolo economico, si era in presenza di una propensione dell’economia a detenere ricchezza in forma finanziaria in misura elevata rispetto alla domanda di finanziamento proveniente dal sistema produttivo. Si considerarono allora questi istituti quali possibili canalizzatori di risorse per l’attuazione di specifici programmi pubblici e per concorrere ad una accelerata realizzazione di politiche di investimento definite in sede pubblica e di particolare interesse territoriale e settoriale.
Essendo rimasti gli statuti di questi organismi grosso modo quelli originari, in alcuni casi con aree operative fortemente specializzate, si adottarono successivi aggiustamenti per consentire il loro intervento nei campi per i quali si andavano definendo politiche pubbliche di sviluppo. Ciò fu realizzato in molti casi prevedendo deroghe agli statuti nelle stessi leggi con le quali si strumentavano quelle politiche, oppure con parziali modifiche alle leggi istitutive e agli stessi statuti. Senza voler citare tutti i casi verificatisi basterà qui ricordare quale esempio emblematico la modifica che fu apportata allo statuto dell’ICIPU. Fermo restando il suo limitato campo originario si diceva che esso avrebbe potuto effettuare «… ogni altra operazione consentita dalle leggi disciplinanti l’attività dell’ICIPU, o da altre leggi generali e speciali, o autorizzata dall’organo di vigilanza». Non si era più in presenza di una norma che stabilisce uno statuto ma di uno statuto che recepisce le leggi e che opera in funzione di leggi.
Appare evidente che in tal modo gli statuti e i campi operativi non furono più stabile riferimento perché gli amministratori potessero organizzare nel tempo le opportune scelte di diversificazione dell’attività, secondo tipici criteri bancari. Il loro operato veniva condizionato dalle contingenti esigenze espresse da leggi e deliberazioni pubbliche. Non è quindi sorprendente che, nonostante la non più precisa specializzazione, si pervenisse ad un grado di concentrazione dei finanziamenti e dei rischi assai elevato. È con riferimento agli svolgimenti di questo periodo che appaiono dunque significative le modifiche introdotte dalla legge n. 23 e lo spirito che le informa.
- Si consideri ad esempio la riforma del CREDIOP-ICIPU. Il suo quadro operativo non è più la risultante di una obsoleta specializzazione e di una generica apertura ai campi via via indicati dal legislatore, ma è definito in modo da comprendere stabilmente il più ampio raggio di operatività di un istituto di credito mobiliare: l’area dei partecipanti non è predeterminata per soggetti, ma per categorie, ed è allargata fino a comprendere aziende di credito nonché soggetti pubblici e privati italiani od esteri, con in più la previsione che la quota della Cassa Depositi e Prestiti abbia a scendere al di sotto del 400/o. Resta la sola limitazione che almeno il 600/o del capitale sia detenuto da enti di diritto pubblico, quale conferma della natura di ente pubblico dell’istituto, non più però istituzionalmente collegato all’amministrazione statale.
Ben più ampio è il significato e più vaste le implicazioni delle altre innovazioni sempre della legge 23.
In sommaria sintesi: in primo’ luogo sembra riconoscersi non più opportuno il permanere di connessioni che lascino intendere una sorta di garanzia generica dello Stato sui grandi istituti elencati nell’art. 41 della legge bancaria.
In secondo luogo la estensione a tutti gli isti tuti di norme tendenti a limitare la concentra zione dei rischi assume il chiaro significato che una regola tipica della gestione bancaria, appunto la diversificazione dei rischi, assume carattere prioritario rispetto a qualsiasi altra finalità. Il suo significato diventa inequivocabile se si considera la già richiamata abolizione, per tutti gli istituti, di possibilità di deroghe al limite di fido. Da una situazione di partenza nella quale agli istituti erano applicate norme meno rigide, si passa ad un’altra, nella quale semmai le norme tipiche del funzionamento di una banca sono più stringenti per gli istituti di quelle in vigore per le aziende di credito ordinario.
Sono questi i motivi che ci inducono a ritenere queste innovazioni come una riforma di ampio respiro. Appare da esse un chiaro indirizzo verso la riduzione dell’area di incertezza sulla natura degli istituti speciali, soprattutto di quelli pubblici. Rispetto ad una situazione che li vedeva in qualche misura a metà strada tra il sistema delle istituzioni creditizie ed il sistema degli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia, si opta per un indirizzo che li riconduce più precisamente nell’ambito dell’ordinamento bancario.
Siffatta riforma ha delle premesse assai fon date nella moltiplicazione degli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia avutasi nei passati decenni. Dalla costituzione dell’IRI in organo permanente alla nascita di numerosi enti per la gestione delle partecipazioni dello Stato, dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica, alle varie leggi di incentivazione e alle svariate forme per organizzare i salvataggi industriali fino alla costituzione di finanziarie regionali, lo Stato si è venuto dotando, nel nostro paese, di uno dei più vasti e multiformi complessi di strumenti, che gli consentono di svolgere appieno e in tutti i campi azioni dirette o indirette, e di destinare con precisa imputazione alle finalità pubbliche, espliciti apporti di finanza pubblica anche di rischio, senza che al sistema del credito sia necessario chiedere di svolgere funzioni eccedenti quelle proprie.
Passi ulteriori verso il completamento del di segno sono forse necessari. Penso ad esempio al disegno di legge con il quale si vuole separare, nella gestione delle agevolazioni, la funzione creditizia dalla funzione di erogazione di contributi, corollario importante della riforma. Penso poi all’opportunità di apportare formale chiarezza in leggi istitutive e norme statutarie esplicitando che la finalità di un organismo bancario è lo svolgimento dell’attività creditizia, secondo le norme e i vincoli previsti dall’ordinamento proprio del settore, e che tutti gli altri riferimenti, territoriali, settoriali, dimensionali, di durata ecc., sovente impropriamente citati tra le finalità, siano più correttamente riconosciuti eventualmente come vincoli all’attività. Si potrebbero eliminare molti equivoci nati per l’aver confuso, nel legiferare, gli scopi per cui si crea un organismo dagli scopi dell’organismo.
D’altro lato, l’aver inquadrato in modo più esplicito gli istituti speciali nell’ambito dell’ordinamento bancario pone di per sé alla nostra riflessione il problema dei loro rapporti con il sistema delle aziende di credito ordinario. Ed i due sistemi sono venuti evolvendosi in non piccola misura.
Gli istituti speciali, in particolare, si sono moltiplicati, secondo linee ispirate a più indirizzi. Essi oggi costituiscono un complesso nume roso di organismi nati per finalità diverse e con connotazioni assai diverse tra loro, per ciò che riguarda i campi operativi e le connessioni con aziende di credito. Alcuni sono stati creati proprio nell’ottica del concorso alla realizzazione di politiche di sviluppo, altri per allargare le possibilità operative delle stesse aziende, altri an cora hanno con questo sistema rapporti di partecipazione meno significativi.
Appaiono al riguardo persino un po’ inadeguate le stesse classificazioni tradizionali, mentre è certamente insufficiente una classificazione che faccia riferimento solo alla durata delle operazioni di provvista.
- È comunque con riferimento ai problemi della raccolta che va fatta una prima serie di riflessioni sul rapporto tra istituti e aziende di credito.
Anche nel discutere su questo tema vale la pena fare qualche passo indietro.
Quando furono fondati i primi grandi istituti a medio termine, ci si preoccupò di stabilire un collegamento tra questi e gli organismi che, per loro natura, erano o potevano diventare grandi «accumulatori» di risparmio a medio termine, per la loro provvista.
Poiché anche qui nel portare esempi, vorrei limitarmi a fatti riguardanti l’istituto che ho l’onore di presiedere, ricordo come alla fondazione del CREDIOP e dell’ICIPU si stabili che ad essi partecipassero: istituti di assicurazione, monti di pegno e poi casse di risparmio, la Cassa Depositi e Prestiti, gli istituti di previdenza. Nelle circostanze del tempo si trattava di un disegno che aveva una sua precisa organicità e coerenza.
Il sistema assicurativo previdenziale, operando ad accumulazione, costituiva un naturale acquirente di passività a medio e lungo termine; il sistema delle casse di risparmio appariva utile proprio per le sue più ampie possibilità di effettuare investimenti a più lunga scadenza nonché per il collegamento che per suo tramite si poteva stabilire con una particolare area di risparmia tori. La Cassa Depositi e Prestiti era ed è primario trasformatore di scadenze tra risparmio postale a breve e investimenti a lungo termine, con una stabilità assicurata dallo Stato.
Gli sviluppi successivi anche per questo modello organizzativo si sono discostati dalle previsioni di quel tempo.
L’Italia ha visto certamente svilupparsi uno dei più vasti sistemi assicurativo previdenziali del mondo moderno, con una estensione allora certo neppure immaginata. Ma questo risultato è stato conseguito solo in modesta misura attraverso forme ad accumulazione: principalmente attraverso meccanismi a riparto e a redistribuzione. Il successivo determinarsi di crescenti deficit nella gestione della previdenza sociale ne ha, anzi, ribaltato il ruolo. Lungi dall’accumulare ricchezze finanziarie tale gestione è infatti divenuta causa prima di emissioni di passività dello Stato.
Per dare una idea del fenomeno si consideri, ad esempio, che nel 1981 a fronte di un acquisto netto di attività finanziarie da parte del sistema assicurativo per L.1.500 miliardi si è registrato un deficit indotto della gestione dell’INPS di L.8.000 miliardi (20.000 nell”82), che ha concorso certamente ad elevare l’entità delle emissioni di titoli dello Stato.
La Cassa Depositi e Prestiti, che in passato ha svolto un ruolo importante nell’assorbimento di titoli, negli ultimi tempi, considerata la concorrenza fatta al risparmio postale da parte dei titoli di Stato e dei conti correnti remunerati del sistema bancario, è venuta a disporre di risorse che le consentono di soddisfare solo parzialmente la domanda di credito degli enti locali.
La recentissima sua riforma annuncia semmai un nuovo soggetto emettitore di titoli a medio termine.
Anche a seguito degli sviluppi richiamati, si può forse dire che quella italiana si è venuta a collocare tra le economie dove è meno sviluppata la formazione per via istituzionale del risparmio a medio termine.
Più che altrove, le possibilità di autonome forme di provvista a breve e medio termine dipendono quindi dalle propensioni del pubblico dei risparmiatori a tenere ricchezza finanziaria in varie forme e dalle modalità di operare del sistema degli intermediari in relazione a quelle propensioni. Hanno rilievo al riguardo fatti di natura strutturale organizzativa, l’alternarsi delle congiunture e le politiche di controllo sulle strutture dei tassi di interesse.
- Mi pare opportuno a questo riguardo fare alcune osservazioni.
Una struttura fortemente specializzata per funzioni bancarie, quale quella prevista dal nostro ordinamento, doveva essere accompagnata dal continuo ampliarsi del mercato finanziario. Secondo l’ottica che lo ispirava, infatti, il risparmio del pubblico doveva strutturarsi in for me tali da rispecchiare quanto più possibile direttamente le diverse necessità del sistema produttivo, e assai ridotte dovevano, essere, pertanto, le trasformazioni di scadenza e di rischio effettuate dagli intermediari sul risparmio raccolto.
In tal modo l’obbiettivo della tutela del risparmio trovava nella stessa struttura organizzativa del sistema premesse per conseguire stabilità e trasparenza.
Era in qualche misura corollario che le aziende di credito specializzate per «vocazione» e per tipologia della raccolta e degli impieghi dovessero curare l’organizzazione della raccolta nei limiti delle esigenze derivanti dallo svolgimento della loro propria attività creditizia.
Orbene, è ben noto che gli sviluppi successivi si sono discostati in notevole grado da questo modello.
I mercati finanziari extra bancari si sono sviluppati in misura relativamente modesta, per contro i depositi a vista presso le aziende sono cresciuti con ritmi assai sostenuti. Gradualmente e con sempre maggior intensità, l’obiettivo della raccolta sembra essere divenuto obiettivo autonomo, per non dire primario, ed è stato semmai l’attivo delle banche a subire adattamenti conseguenti.
Durante tutta la fase di sviluppo successiva alla ricostruzione postbellica, si diffuse e si allargò la funzione di finanziamento delle aziende di credito nei confronti dei settori produttivi, sia che si trattasse di credito commerciale che di finanziare investimenti, se pur nella forma tecnica a breve.
La continua quasi strutturale tendenza alla crescita della raccolta prosegui anche successivamente. Possono essere in qualche misura indicativi i dati dell’ultimo ventennio: durante il quale la crescita dei depositi sistematicamente, e con scarti spesso elevati, superò la crescita degli impieghi a breve del sistema delle aziende.
Si è trattato invero di una delle trasformazioni più significative avvenute nel nostro sistema, ricca di numerose implicazioni, sulle quali qui non mi soffermo se non per rilevare come essa abbia precostituito le condizioni, da un lato, per una diffusione su larga scala della doppia intermediazione e, dall’altro, per un più diretto controllo amministrativo dei flussi finanziari.
È noto come a una prolungata fase di sostegno del corso dei titoli è succeduta una fase caratterizzata da vincoli di portafoglio.
Occorre però richiamare che nel corso del recente passato al crescere della concorrenza dei titoli di Stato, sempre più gli acquisti di obbligazioni sono stati considerati dalle aziende in funzione degli interessi della clientela che domandava finanziamenti agli istituti.
Ultimamente poi, per i motivi già richiamati, si sono diffuse operazioni di finanziamento a clienti o a collegate di aziende di credito, assistite da fidejussioni di queste ultime e con il loro concorso alla provvista.
- Su questa tendenza di fondo ha poi influito la mutata congiuntura.
Elevata inflazione, elevato livello dei tassi di interesse, crescenti oscillazioni, accresciuti e prolungati stati di incertezza, già ampiamente analizzati, hanno portato in Italia, come in tutti gli altri paesi, ad una drastica caduta nella propensione a investire in titoli a lunga scadenza. Va detto, invero, che in questa fase è anche mutato il quadro delle scelte di investimento: nel settore produttivo si è infatti registrata una caduta degli investimenti per la creazione di nuove capacità a reddito differito e una più alta incidenza di investimenti per graduali innovazioni a redditività più immediata.
Nonostante la drastica caduta della propensione del pubblico ad acquistare titoli a medio termine, si è ritenuto di non dover favorire il formarsi di una struttura di tassi crescenti per scadenze.
Anzi, al contrario, a partire dalla seconda metà del ’77 fino al dicembre ’82, salvo brevi intervalli, le emissioni a tasso fisso sono state autorizzate sistematicamente con tassi inferiori a quelli che, per gli stessi titoli, si registravano sul cosiddetto mercato secondario.
Si è tuttavia cercato di far fronte alla situazione di incerte aspettative con emissioni a tasso variabile. Le formule autorizzate hanno dato luogo a indicizzazioni tali da non consentire al pubblico di avere agili riferimenti, e parametri semplici. Sono stati adottati meccanismi assai completi, (con riferimento a due grandezze, relative a mercati fra loro assai diversi, quali il mercato secondario dei titoli e il mercato monetario). Per questi titoli far previsioni di redditività relativa rispetto ai titoli del debito pubblico appare assai complesso. Essi in qualche misura dunque si sono rivelati come diretti principalmente agli investitori istituzionali e ancora una volta quindi al sistema bancario che già era divenuto primaria fonte di provvista per gli istituti.
- Motivi di varia natura hanno dunque por tato ad un maggior grado di connessioni operative tra aziende e istituti.
Non è certo facile a questo riguardo dire fino a che punto si è in presenza di tendenze strutturali o di svolgimenti che potranno apparirci forse domani solo congiunturali.
Non sappiamo ancora, ad esempio, quale potrà essere l’impatto della diffusione dei fondi di investimento sulla formazione di un mercato extra-bancario di titoli, quali sviluppi futuri potranno avere forme di risparmio-assicurazione e risparmio-previdenza, in relazione anche alle crescenti difficoltà di finanziamento della previdenza sociale, e quale impatto potrà avere la tendenza ad allungare la scadenza del debito pubblico.
Né possiamo poi dire ancora se e fino a che punto le aziende di credito vorranno invertire la tendenza passata che la ha viste fortemente impegnate nell’attività di raccolta di depositi a vista, destinata poi in buona parte all’acquisto di titoli, e vorranno invece utilizzare la rete degli sportelli per una più intensa attività di vendita di titoli alla clientela, e fino a che punto la costituzione di fondi di investimento potrà coadiuvare queste eventuali nuove tendenze.
Si tratterebbe in effetti di raccogliere il suggerimento che Alberto Beneduce espresse nella relazione al bilancio dell’ICIPU nel 1930 quando riferì che: «In occasione della nostra recente emissione…, abbiamo potuto constatare quale sia la capacità di penetrazione degli Enti di credito tra i risparmiatori; e si è rafforzata in noi la convinzione che, quando tutti gli enti di credito facessero opera continuativa e solidale, per il collocamento e la compravendita dei titoli emessi, non dovrebbe riuscire difficile di fare aderire direttamente il risparmio, anche per questo canale, ai bisogni dell’attrezzatura produttiva della Nazione».
Difficile dunque prevedere quali sviluppi potranno avere le connessioni tra istituti e aziende sviluppatesi in tutti questi anni in relazione ai problemi di raccolta e che hanno portato, invero, oltre che a più stretti legami di collaborazione, anche ad una certa sovrapposizione di funzioni o quanto meno ad una certa casualità nei confini dell’azione creditizia svolta dall’uno e dall’altro dei due sistemi.
Quest’ultimo aspetto ci richiama subito un più vasto quesito. E cioè se i due sistemi sono distinti solo in riferimento alla durata delle operazioni, o non anche per la necessità di vedere sviluppate diverse funzioni creditizie.
- È ben noto che introdurre limiti alle strutture creditizie, in relazione alla durata delle operazioni, ha lo scopo di favorirne la stabilità; ma per tale scopo può essere anche sufficiente stabilire diversi vincoli di correlazione tra provvista e operazioni attive, per un unico tipo di istituzione creditizia.
Ma non si ritenne di adottare questa soluzione ma una che prevedesse in linea di principio distinte istituzioni. E va notato anche che la possibilità di operare su scadenze più lunghe fu riconosciuta in misura relativamente più ampia alle aziende operanti per «vocazione» in campi meno rischiosi; fu riconosciuta invece in misura minore – anzi in un primo momento fu tassativamente esclusa – per le aziende a «vocazione» bancaria pura di finanziamento alla gestione industriale.
Non furono dunque estranee alla formazione del modello organizzativo preoccupazioni sulla rischiosità dell’attivo e sui pericoli di immobilizzo, che possono accrescersi quando l’intrattenere rapporti di credito a lunga scadenza e a più elevato rischio introduce elementi di condizionamento anche per l’attività a breve svolta nei confronti dello stesso cliente, e viceversa.
Con riferimento al credito verso l’industria dunque ci si preoccupò di introdurre più netti gradi di specializzazione e di avviare funzioni separate di credito industriale. Queste trovarono ulteriore arricchimento ed esemplare sviluppo quando proprio le banche per eccellenza a «vocazione» industriale dettero vita direttamente ad un istituto di credito industriale mobiliare.
Lo sviluppo industriale ha assunto poi, superato il periodo postbellico, intensità e forme al l’epoca neppure prevedibili.
Al finanziamento di questo sviluppo ha con corso una sempre più numerosa gamma di aziende, nonché una molteplicità di istituzioni a medio termine nel frattempo costituite.
Le forme assunte da una quota assai rilevante di questo finanziamento sono state del tutto peculiari.
- Le istituzioni a medio termine hanno sviluppato la loro funzione, più che con nuove for me di credito industriale, utilizzando quelle ricevute dal credito fondiario. Nella forma cioè del finanziamento per l’acquisto di un bene, con restituzione a rate e con garanzia ipotecaria sul bene acquistato.
La diffusione degli incentivi collegati al credito e le rigide normative introdotte al riguardo hanno quasi codificato questa tendenza. Hanno portato, in particolare, ad accentuare ulteriormente, nell’attività di credito degli istituti, i riferimenti ai beni acquisiti col progetto finanzia to. Ciò si rendeva necessario, ma solo in quanto l’agevolazione era concessa in percentuale delle spese previste per la realizzazione dell’investimento. Si è però cosi introdotta una grave contaminazione tra agevolazione e mutuo: lo scopo della prima diveniva scopo del secondo.
L’attività di credito sul modello fondiario, acquisite le ipoteche, si limita ad attendere la restituzione delle rate, in considerazione anche del fatto che di norma con il passar del tempo, il rapporto tra il valore del bene immobile dato in garanzia e il residuo credito si accresce. Ma tale circostanza non sempre si verifica nel caso dei beni industriali, ove semmai processi di obsolescenza economico-tecnologica possono produrre l’effetto esattamente contrario.
Invero non è tanto la forma tecnica del credito a rate ad apparire per sé inadeguata al finanziamento dell’industria: Io possono piuttosto essere le modalità del suo uso.
Soffermiamoci un momento su questo punto. Con il credito a medio lungo termine all’industria si anticipano le risorse che gradualmente si formeranno nei successivi esercizi dell’impresa finanziata. Semplificando molto con esso si anticipano i futuri margini spendibili, che si avranno come differenze tra i margini lordi della gestione industriale da un Iato, e gli oneri per interessi, dall’altro.
AI di là di ogni considerazione su ipoteche e garanzie reali, che hanno rilievo quando già si è in situazione di crisi, la capacità di restituzione dipende dunque, da un lato, dalla capacità dell’impresa affidata di mantenere adeguati margini lordi operativi (efficienza dell’attività produttivo-commerciale) dall’altro, dal contenimento degli oneri per interessi (cioè dal mantenimento di un adeguato rapporto mezzi propri-debito complessivo).
Non è quindi solo e tanto da ciò che viene realizzato oggi, con il concorso del finanziamento, che dipenderà la capacità di rimborso delle rate future, ma piuttosto dalle misure che saranno via via adottate dall’impresa, ove gli andamenti futuri di discostino da quelli previsti: sia per ciò che riguarda l’efficienza dell’attività sia la struttura del passivo.
Ed è perciò che si richiedono azioni di controllo continuo e di intervento per sollecitare e coadiuvare quelle misure, secondo le funzioni tipiche del credito industriai-mobiliare.
Si consideri poi che, se una volta erogato il mutuo si procede ad attendere semplicemente il rimborso delle rate, da un’impresa che opera in regime di concorrenza che ha problemi di continuo adattamento e che deve quindi reinvestire le risorse formate si danno due possibilità: o l’impresa non reinveste gli ammortamenti, ed è destinata alla decadenza, o, per farlo, va ad indebitarsi altrove e la situazione sfugge ancora più al controllo del finanziatore a medio termine e cioè del finanziatore a più elevato grado di rischio.
Anche il credito a rate può dunque essere tra gli strumenti del moderno credito industriale, ma solo ove si considerino le scadenze per il rimborso delle rate come occasione per rinegoziare una parte del credito, per verificare sistematicamente l’evoluzione dell’impresa e per attivare eventuali operazioni di credito mobiliare che si rendessero necessarie per riequilibrare la struttura del suo passivo.
Una moderna funzione di credito industriale in ogni caso non dovrebbe fare perno tanto sulle ipoteche, quanto su clausole relative al mantenimento di particolari rapporti nella struttura delle passività dell’impresa, in relazione all’andamento della gestione: clausole di questo tipo sono di frequente uso nel credito industriale di alcuni tra i paesi più evoluti, in larga parte sconosciuti nei rapporti di credito instaurati nel nostro paese.
- Rivolgiamo ora l’attenzione all’attività delle aziende di credito ordinario. Nella grande espansione e diffusione del credito verso il settore industriale avvenuta nei decenni passati, riscontriamo una notevole imprecisione nei confini e nelle regole dell’azione creditizia. L’attività di credito ordinario può eccedere quella di credito commerciale in senso tradizionale. Ma, estendendosi al finanziamento di tutto il circolante e di altre esigenze ancora, può di fatto giungere anche ad eccedere la funzione di finanziamento di attività liquide.
Più in generale possono diffondersi operazioni di credito ordinario ad elevato grado di rischio, in relazione alla struttura delle passività dell’impresa finanziata, fino a quelle di fatto sostitutive di apporti, che per una più equilibrata struttura finanziaria si richiederebbero nella forma di capitale di rischio.
Va notato che alla tendenza alla espansione del confine del credito ordinario può contribuire anche la troppo parziale funzione degli istituti speciali svolta nella forma del credito fondiario. Va anche sottolineato che tale confine diventa ancora più incerto quando l’azienda di credito ordinario assume impegni fidejussori nei confronti di soggetti finanziati dagli istituti.
Si può così sviluppare complessivamente un’attività creditizia che, considerando come un dato l’entità dei mezzi propri delle imprese, vada a coprire a saldo tutte le restanti necessità di finanziamento, adottando, di fronte al maggior grado di rischio del credito che ne segue, svaria te cautele. Osserviamo al riguardo che in corrispondenza delle «ipoteche» del credito a medio termine di tipo fondiario, le aziende di credito, hanno adottato una cautela di tipo assicurativo: diffondendo cioè la loro attività sulla più vasta gamma possibile di clienti e concorrendo per ciascun cliente solo ad una quota del fabbisogno, dando cioè vita al fenomeno dei fidi multipli. Cautela anch’essa parziale come le ipoteche, giacché se è in qualche misura adeguata di fronte a rischi di singoli infortuni, non lo è più quando è l’intero sistema industriale a risentire di congiunture negative, di prolungati periodi di recessione o è interessato da diffusi problemi di adattamento.
È solo con una adeguata formazione di capitale di rischio che si consegue la stabilità dell’impresa e la difesa del credito: e ciò è vero sempre, anche e soprattutto nei periodi più favorevoli della vita di una impresa quando è possibile e necessario preparare opportune difese per far fronte a eventi imprevisti.
- Un sistema che rinuncia in parte a negoziare più strettamente la concessione di credito in relazione agli apporti di capitale di rischio e si attesta per così dire su una posizione di seconda difesa, con garanzie e cautele di varia natura, (al dunque non sempre di grande efficacia) appare forse appropriato per il formarsi dell’impresa nascente.
In questo caso effettivamente specie in un sistema come il nostro, l’eventuale carenza di mezzi propri dell’imprenditore è difficilmente ovviabile e quindi delle due l’una: o non si fa credito, o se lo si fa, una parte di esso ancorché non negoziata come tale assume sostanzialmente la natura di associazione in partecipazione. Non possiamo certo dimenticare che una gran parte del processo di industrializzazione italiana dell’ultimo trentennio è dovuta alla nascita di nuovi imprenditori e di piccole imprese.
Ma di fronte alla crescita dell’industria moderna nell’economia moderna quel sistema può presentare alcuni inconvenienti.
– Innanzitutto non favorisce il sorgere e lo sviluppo di mercati finanziari e di un più arti colato sistema di intermediari di capitale di rischio;
– In secondo luogo e per lo stesso motivo tende a favorire piuttosto che a contrastare, tendenze conservatrici per ciò che attiene sia le strutture imprenditoriali che quelle produttive;
– In terzo luogo finisce con l’essere molto esposto a crisi di immobilizzo generalizzate che anche se non raggiungono livelli insostenibili possono portare comunque a richiedere allo Stato interventi, agevolazioni, non certo giovevoli, a lungo andare, all’autonomia della gestione bancaria.
Questi problemi erano ben presenti all’epoca della formazione della legge bancaria. Si eclissarono, fors’anche nella memoria, nel lungo periodo di costante intenso sviluppo iniziato negli anni cinquanta. Sono tornati di attualità almeno da dieci anni, da quando, cessata la fase di costante crescita – questa sì davvero straordinaria – ci si è trovati di fronte ad accentuata instabilità, prolungata stagnazione, problemi di adattamento.
- Il verificarsi di situazioni di generalizzato immobilizzo ha portato, con correlata ciclicità, a sentir riproporre misure straordinarie di intervento e modifiche istituzionali alle quali rivolgiamo brevemente la nostra attenzione.
Poche parole sulla costituzione dei consorzi: non mi riferisco ovviamente ai consorzi di collocamento e garanzia che costituiscono fondamentali strumenti per regolare l’afflusso sui mercati finanziari di titoli di varia natura. Mi riferisco ai consorzi per il risanamento finanziario delle imprese, istituiti con la ben nota legge 787. Può darsi che l’esperienza fatta da chi vi parla in qualche misura condizioni il giudizio; quell’esperienza comunque mi dice che di fronte a casi di serie difficoltà costituire un «consorzio» non è come chiamare il chirurgo al capezzale del paziente, ma è piuttosto come convocarvi l’assemblea degli eredi.
E se consorzi ai sensi di quella legge hanno operato in modo efficace in alcuni casi, è perché trattavasi di difficili, ma in realtà ordinarie operazioni di credito mobiliare, in tal senso pilota te, e il consorzio appariva più che altro come lo strumento per acquisire agevolazioni fiscali.
Meriterebbero una più lunga riflessione le proposte di varia natura che in qualche modo ipotizzano un ruolo diretto del sistema creditizio nella partecipazione al capitale di rischio delle imprese. Di varia natura, ho detto, perché in realtà alcune sembrano formulate quale soluzioni di emergenza, altre quali modifiche durature dell’operare del sistema creditizio. Si tratta di proposte che andrebbero, per poter essere meglio comprese, anche verificate nei particolari contenuti tecnici e normativi.
Faccio quindi solo alcune generali osservazioni, che comunque non vogliono essere sommari giudizi.
La prima è che quando si propone che le istituzioni creditizie detengano quote di partecipa zione derivate da conversioni di crediti immobilizzati, asserire che deve trattarsi di operazioni eccezionali, temporanee, non qualifica affatto la proposta. Non è con le norme, infatti, che si può predeterminare il tempo necessario, perché quelle situazioni possano ritrovare equilibri tali da consentire lo smobilizzo delle partecipazioni. La seconda è che se si mira davvero a creare un più vasto e articolato mercato finanziario, non appare una buona partenza dar vita ad una massa di partecipazioni che, derivando da conversione di crediti immobilizzati, non possono certo, per effetto della sola conversione di denominazione, acquistare maggior valore.
La terza è che se si introduce il principio che, giunti alle difficoltà, possono crearsi parcheggi bancari per il capitale di rischio delle imprese, vi è il pericolo che l’azione bancaria futura possa essere tentata di proseguire, e perché no accentuare, una funzione creditizia sostitutiva del capitale di rischio; assumendo poi, in proprio, in periodi difficili, quel capitale di rischio di cui non si organizza a sufficienza l’afflusso nelle fasi di maggior prosperità.
Meritevole di particolare riflessione mi pare anche la proposta che le istituzioni creditizie diano vita a finanziarie. Le finanziarie, invero, nell’accezione almeno che mi è famigliare, sono organismi non aventi lo scopo di organizzare l’afflusso di capitale di rischio alle imprese, ma piuttosto di gestire partecipazioni, non secondo i criteri delle gestioni di portafoglio, ma sulla base di indirizzi precisi, precise strategie finanziario-imprenditoriali e capacità organizzate. Esse quindi sono semmai i destinatari, non i sostituti, di quella funzione di credito mobiliare che può essere invece presente nel sistema bancario.
Vanno poi considerati, prima di proporre scorciatoie, gli ostacoli fiscali sul sentiero del l’afflusso di capitale di rischio alle imprese.
Si consideri che attualmente 100 lire investite in titoli di Stato rendono il 18% netto annuo e che le stesse 100 lire, ove destinate a sottoscrivere capitale di rischio e utilizzate dall’impresa per ridurre l’esposizione debitoria, darebbero un risparmio di interessi diciamo pari a circa il 20%, che, al netto delle imposte, si traduce però in un reddito netto marginale pari a circa I’11% – 12%.
Se tra questi due rendimenti marginali netti sussiste una differenza di 7 punti non deve sorprendere che sia difficile vedere diffusi afflussi di capitale di rischio anche per le imprese sane. In considerazione della insostituibile funzione che ha il capitale di rischio ai fini dello sviluppo, dell’equilibrio del settore produttivo e della difesa del risparmio bancario, una moderna società industriale dovrebbe almeno riconoscere agli apporti di capitali di rischio un trattamento fiscale paragonabile, se non identico, a quello previsto per le attività finanziarie alternative più favorite.
E al riguardo occorrerebbe predisporre misure stabili anziché occasionali provvedimenti sulle rivalutazioni patrimoniali che per la loro imprevedibilità finiscono con l’essere condoni per gli attuali patrimoni, ma non introducono riferimenti certi per i nuovi afflussi di capitale.
Detto per inciso, è motivo di stupore che l’imprenditoria italiana non affronti con coraggio questa tematica e si attardi su non utili polemiche nei confronti del sistema bancario, al quale si possono muovere certo appunti critici, ma tra questi forse anche quello di aver fornito mezzi finanziari in relativa abbondanza rispetto agli apporti di capitale di rischio.
- Ma la formazione di capitale di rischio e la formazione di mercati finanziari extra-bancari dipende anche dalle modalità di operare del sistema bancario, che deve a tal fine esercitare una funzione di negoziazione del credito e di supporto e ausilio nel reperimento del capitale di rischio stesso. Se la sua funzione invece si limita ad essere al riguardo meramente surrogatoria si hanno effetti opposti.
Si tratta oggi di verificare se, dopo la recente lunga e difficile fase di trasformazione, dalla quale esce certamente un’economia industriale più moderna ed una cultura industriale più aggiornata, il sistema bancario, senza l’illusione di facili scorciatoie possa mettere a regime forme di intermediazione più articolate ed efficaci.
Avviandomi alla conclusione ricordo come gli svolgimenti recenti hanno visto un crescente grado di connessioni, se pure in parte casuali, tra istituti e aziende. Si è avuto anche un crescente grado di despecializzazione per molti aspetti dell’attività bancaria, che offre forse l’occasione per una riconsiderazione delle sue diverse funzioni. Partendo da queste constata zioni non si può non prendere in esame la possibilità di un nuovo e diverso raccordo tra i due sistemi.
Dal raccordo tra aziende e istituti dovrebbe potersi sviluppare un sistema più articolato di attività di intermediazione. Qualificando in tal senso la partecipazione delle prime nei secondi, quel sistema potrebbe essere forse anche più trasparente per posizioni relative di rischio.
L’azione delle aziende di credito ordinario potrebbe trovare una propria più precisa identità, alleggerita da compiti più tipici del credito mobiliare industriale che potrebbero essere svolti da istituti ad esse collegati.
So bene che è più facile definire una specializzazione fondata su vincoli territoriali, settoriali, dimensionali, ecc. e che è assai più difficile definirla per tipologie dell’attività creditizia, per l’impossibilità di tracciare univoci netti confini tra le stesse, come insegnano i docenti di tecnica bancaria. Ma è noto che le difficoltà a tracciar netti confini tra il bene ed il male, non impediscono di adottare regole di comportamento accettabili storicamente determinate.
- Nello scegliere di trattare questo argomento ero ben consapevole che avrei toccato numerose questioni, meritevoli, ciascuna, di ben maggiore approfondimento. Anche le conclusioni cui sono pervenuto, per essere considerate proposte, dovrebbero essere arricchite di numerosi dettagli.
Ho voluto comunque sviluppare una riflessione su questo tema, nella convinzione che al sistema entro il quale operiamo dobbiamo rivolgere attenzione pari almeno alla cura che ciascuno mette nel promuovere gli interessi dell’istituto in cui opera.
Ritengo infatti, e credo voi riteniate con me, che in nessun sistema come in quello bancario, una convinta adesione alle forme più opportune dell’operare complessivo, sia indispensabile premessa per l’efficacia dell’azione singola.