IV serie di Lectures, Alumni LSE e British Council
Roma,  pagg. 4-14

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Farò un breve intervento di apertura per poi poter passare la parola agli altri speaker. Vi ringrazio, innanzi tutto, dell’opportunità dì fare il punto su questo importante problema al quale personalmente ho dedicato molte energie. Ricordo infatti come la fase terminale del governo Amato abbia rappresentato un momento importante di chiarificazione delle linee complessive del processo di privatizzazione. Proprio in quel periodo è stata posta con chiarezza, e per la prima volta in un documento ufficiale di Governo, la necessità di procedere alla costituzione di regolatori o authorities, come noi le chiamiamo, nel campo delle utilità pubbliche, quale complemento essenziale della loro privatizzazione. Mi riferisco al documento, presentato formalmente, dal Ministro del tesoro al quale collaborarono sia il Ministro del bilancio, sia il sottoscritto, che il Governo fece nel marzo dello scorso anno al Parlamento sullo stato e le prospettive del processo di privatizzazione. Voglio ricordare che l’argomento fu anche ampiamente discusso negli incontri con le parti sociali che precedettero la stesura dell’accordo sul costo del lavoro e la stessa costituzione di appropriati sistemi di controllo e vigilanza sulle public utilities fa parre del resto dell’accordo sul lavoro che ha ottenuto un’ampia delega a questo riguardo. E vi posso dire che chi vi parla nell’ultimo periodo del governo Amato ha avuto modo di dedicarsi molto alla questione.

È stato fatto un lavoro ricco e approfondito, e devo dire mi sono potuto avvalere, tra l’altro, di un lavoro molto ben fatto e molto approfondito, mi sembra proprio di un alunno dell’LSE, il Prof. Ranci, il quale allora era consigliere del Presidente del Consiglio, e che predispose una prima memoria di ricognizione sul problema e sulle soluzioni che erano state date in varie parti d’Europa. A quelle discussioni a Palazzo Chigi parteciparono in particolare, appunto, il Prof. Ranci, il Prof. Ferroluzzi, e anche il dottor Parisi che mi sembra di vedere in qualche fila laggiù in fondo. Il lavoro fu abbastanza intenso, si arrivò ad uno schema abbastanza complesso che però fu poi parzialmente accantonato perché negli ultimi giorni del governo Amato fu approvato un decreto legge che porta anche la mia firma che però risponde soltanto in parte ai quesiti allora posti. Non vi era più tempo per affrontare un problema così complesso, Devo dire che, successivamente, con il governo Ciampi ottenuta la delega, abbiamo avuto lunghe discussioni con il Ministro Cassese sul modo in cui applicarla e di fatto si è arrivati ad un testo sul quale, come dire, la discussione tra me e il Prof. Cassese era ancora in corso quando anche il governo Ciampi si è trovato di fronte ad un sostituto. Il che mi fa dire che nonostante gli sforzi dedicati non posso essere e non sono potuto diventare il padre della riforma sulle authorities ma sono stato certamente il padre putativo, se volete, I ‘amante. Ora chiariamo subito un punto, ho sempre sentito il bisogno di chiarire questo di fronte a chiunque affronti questo problema non da specialista. È bene chiarire la differenza fondamentale tra i compiti che ha un’autorità sulla concorrenza e i compiti che hanno le authorities per le public utilities. La differenza è molto semplice: la prima opera laddove esistono tutte le condizioni per la concorrenza che è limitata soltanto da altri messi in essere dai soggetti che dovrebbero competere tra loro ricorrendo ad intese, abusi di posizioni dominanti, concentrazioni, ecc. L’autorità della concorrenza sanziona situazioni dichiarate illegittime in principio dalla stessa legge. Le authorities per la regolazione delle public utilities operano in una situazione diametralmente opposta perché operano in un campo dove si verificano situazioni di monopolio naturale. La competizione non è possibile in alcuni comparti di queste attività e se è possibile lo è solo tra pochi soggetti, tra i quali almeno uno si avvale del privilegio di avere una concessione in esclusiva dì qualche pezzo del sistema. È quindi una concorrenza che va:

  1. Regolata tra i partecipanti.
  2. Regolata nel tempo, perché i nuovi accessi comportano problemi di regolazione assai complessi.

Voglio dire, sempre in tema di competizione, che la competizione qualche volta può non essere vista come la soluzione ideale. In fin dei conti esistono problemi di fondo, quali le economie di scala, le economie di concentrazione, che possono suggerire che l’impresa sia sufficientemente dotata di un apparato produttivo di servizi per potere mantenere una sua capacità dinamica nel tempo. Voglio, a questo punto, sottolineare un aspetto che negli ultimi anni è emerso: e cioè come le imprese che gestiscono servizi di public utilities siano sempre meno imprese confinate tra i confini nazionali e sempre di più, invece, stiano diventando soggetti attivi nei campi degli investimenti internazionali. Io, come il Ministro del commercio estero, durante un viaggio fatto insieme in Oriente, ho dedicato metà del tempo a parlare di public utilities e non di manifatture. Il problema è quello di disporre di società che abbiano anch’esse una capaciti d’impresa e di competizione internazionale tenendone conto come di utilità da perseguire nel complesso.

Ma non è una soluzione al problema il creare la concorrenza dividendo il mercato in tanti monopoli locali che in quanto tali non rappresentano concorrenza. E va aggiunto poi un altro punto importante: in tutti questi casi di monopoli naturali si individuano anche obiettivi di equità che, paradossalmente, da un lato impediscono l’ottimizzazione economica e dall’altro necessitano di una regolamentazione. Gli economisti sanno che quando si è in una situazione di monopolio, uno dei modi per arrivare ad una certa efficienza è lasciare intatta la libertà di decidere i prezzi. Sappiamo anche, d’altra parte, che in molti pubblici servizi questo è impossibile e socialmente viene considerato inaccettabile. Ne consegue, quindi, che un vincolo esterno che viene posto sulle pubbliche utilità è quello della non eccessiva discriminazione dei prezzi, il che significa che si vuole dare, e si dà inevitabilmente alle imprese di pubblica utilità, una funzione di tipo pubblico-fiscale e ciò comporta trasferimento di risorse da una categoria all’altra, da uno spazio all’altro del territorio, da un’utente all’altro. È questo un ulteriore motivo che rende necessaria la loro regolamentazione, questa volta una regolamentazione necessitata non dalle caratteristiche di monopolio naturale, ma dal fatto che si vuole temperare il comportamento di un monopolio efficiente dal suo punto di vista. Per tutte queste attività gli addetti del settore ricorrono sempre allo slogan “competizione dove possibile, regolare dove necessario”. La competizione e la concorrenza restano fissati come l’obiettivo di riferimento e il punto di riferimento massimo. Allora si deve intendere come regolamentazione, si faccia attenzione, non l’imposizione di obiettivi sociali, ma, nell’ambito di predeterminati vincoli sociali, lo svolgimento di una continua azione, che induca a comportamenti simili a quelli che si avrebbero laddove ci fossero concorrenti di mercato. Si tratta, in pratica, di una sorta di competizione artificiale, una sorta di concorrenza determinata da un soggetto che agisce quale deuteragonista di una rappresentazione dove il protagonista è l’impresa e il deuteragonista è il regolatore. È importante ricordare che si persegue il pubblico interesse, ma per pubblico interesse in questo caso si intende l’efficienza complessiva che deriva dal temperamento reciproco dell’interesse dell’impresa, dell’interesse del consumatore di oggi, dell’interesse del consumatore di domani, dell’interesse dei fornitori, dell’interesse dei potenziali “entranti” che vanno tenuti in considerazione in quanto non solo non vanno esclusi in partenza, ma vanno considerati come potenziali soggetti attori. La privatizzazione mette a nudo questi problemi, che sono antichi, sono vecchi quanto sono vecchie le riflessioni sulle public utilities. Noi in Italia vantiamo una vasta esperienza e una gloriosissima tradizione sul tema, sulle modalità e sui problemi di gestione dell’impresa pubblica. Certo, la Gran Bretagna può citare in questi casi, sempre, il nome di James Morrison, il nome di Gladstone, e di tanti altri economisti, anzi un’intera generazione di politici e di economisti che si è dedicata a questo problema. Tra l’altro un nutrito numero di questi economisti proviene dalla “London School of Economics”. Ma anche l’Italia ha una sua ampia tradizione che da Giolitti, a Nitti, a Beneduce, a Menichella, a Saraceno si occupa di come si organizza l’impresa pubblica. Si tratta di una tradizione che si è posta lo stesso problema che si pose Morrison: e cioè su come si organizza al meglio la coesistenza tra la proprietà pubblica e il fatto che I ‘impresa debba essere gestita secondo regole manageriali, ovvero secondo regole che non devono essere eccessivamente contraddette dagli interessi di breve periodo che la politica, il governo o un ministro possono esprimere. Il grande disegno degli enti pubblici economici, il gran disegno dell’IRI, il grande disegno delle Partecipazioni Statali fu costruito apposta per rispondere a questi tipi di quesiti, ma dal nostro punto di vista, oggi possiamo dire che questo disegno fu in parte incompleto e in parte poi successivamente deteriorato. Incompleto in un punto iniziale, perché mentre ci si preoccupò moltissimo del come lo Stato organizzava la sua presenza di azionista e di controllore, non è stata poi data sufficiente attenzione al problema del come costituire all’esterno di queste imprese un soggetto che inducesse i suoi manager verso comportamenti razionali, che sono appunto nel caso delle public utilities i regolatori. Noi abbiamo avuto la SIP, la telefonia privata, fin dall’inizio regolata non secondo i principi d’impresa nazionalizzata. Ma poi il disegno era incompleto, perché poteva essere gestita managerialmente, e le sollecitazioni del mercato non arrivavano. Per carità, non faccio neppure una parentesi su quello che è stato il CIP. La determinazione dei prezzi in Italia è stato un processo assolutamente da dimenticare. Quando il governo passato ha abolito il CIP posso dire che nessuno si è sentito disoccupato. Il secondo motivo per cui non ha funzionato è perché non si è riusciti ad applicare nell’ambito della gestione dell’impresa pubblica un corretto principio di separazione degli oneri impropri e di valutazione e risoluzione finanziaria separata dagli oneri impropri, quelli cioè che il pubblico fa gravare dando delle missioni diverse da quelle che sono dirette verso la massimizzazione dell’utilità dell’impresa. È il problema degli oneri impropri, che il Prof. Saraceno studiò ed elaborò per anni e che però non si riuscì di fatto a introdurre nella gestione ordinaria delle Partecipazioni Statali e della regolazione separata degli oneri impropri. Questo è un problema che mi pare ancora molto vivo e attuale nella gestione delle public utilities, anche per un regolatore perché se questo è troppo oberato da obiettivi sociali, rischia di essere impantanato e di non funzionare. Se ci sono obiettivi sociali che vanno al di là di alcuni pochi, semplici ed elementari questi devono essere necessariamente regolati finanziariamente in modo separato, altrimenti il pantano torna ad essere quello dal quale si vuole uscire. Quindi il problema degli eventuali oneri impropri e della regolazione finanziaria separata degli oneri impropri sulle public utilities, a mio avviso è un problema ancora attuale nel momento in cui si vogliono costruire i regolatori. Successivamente il nostro sistema di Partecipazioni Statali e organizzazione dell’intervento pubblico fu travolto perché ad un ceno punto di fronte alle sollecitazioni della cosiddetta, come dire, programmazione, e programmazione democratica, si sono confusi quelli che dovevano essere strumenti di separazione tra Stato e Impresa, in strumenti di intervento diretto, fino a che poi, mano a mano, proseguendo su questa strada, quelli che dovevano essere gli argini che contenevano e separavano gli uni e gli altri furono considerate colline da conquistare con armate, stendardi e quant’altro. Per cui alla fine il sistema, come accade quando si muovono gli eserciti, assaltando le colline, vedono partire in genere dei generali dotati simi di intelligenza ma seguiti anche da orde cli persone che curano soltanto i propri interessi. In sostanza quindi, il nostro sistema ha avuto una grande sollecitazione a compiere una rivoluzione democratica, ma ha anche avuto poche sollecitazioni a completarla come rivoluzione liberale e in fin dei conti la costruzione di sistemi, di istituzioni che temperino, come dire, i poteri e temperino anche la sovranità popolare, quando si esprime liberamente, è un tema tipico della rivoluzione liberale. Oggi stiamo anche appunto in qualche misura pagando il prezzo di non avere sufficientemente difeso quei sistemi anche d’intervento pubblico attraverso un coerente sistema di check and balance, di istituzione di controllo e di verifica. Se lo avessimo fatto forse non avremmo percorso una strada così negativa, avremmo anzi potuto senz’altro avere un percorso di diversa natura, in cui le riforme avrebbero potuto svilupparsi senza gravissimi traumi travolgenti di tante altre strutture del nostro Paese. Ora, la privatizzazione basta a questo punto a risolvere il problema? Neanche per idea, al contrario, la privatizzazione pone e sollecita come ho detto la questione che va affrontata. In effetti la privatizzazione di un monopolio, naturale in particolare con azionariato diffuso, che tanto suscita la passione in questi momenti, può portare certamente ad un soggetto determinato a conseguire efficienza, ma può portare anche a dei comportamenti del tutto abnormi. Un azionariato popolare è un azionariato che vuole dividendi popolari e non è diverso da qualsiasi altro azionariato. Non solo, ma nel caso delle public utilities normalmente si pongono vincoli alle partecipazioni, si pongono le golden shares, si pongono massimali di partecipazione all’azionariato delle public utilities. Ed alle azioni sono tolti due elementi fondamentali che in genere sono elementi del funzionamento del mercato azionario: il primo è la possibilità di take over e quindi la possibilità che esista la minaccia di un take over di fronte a eventuali cedimenti di efficienza; il secondo è che, non esistendo il take over non ci sono capital gain importanti e quindi l’azionista è interessato al dividendo più che altrove. Inoltre l’azionista di una public utilities può sviluppare un comportamento che lo porta ad essere probabilmente, certamente interessato o possibile alleato di management inefficienti e possibile alleato di posizioni conservatrici. Di fronte, per esempio, alla possibilità di un nuovo entrante, l’azionariato cli una public utilities può essere un grande soggetto contrario ad aprire il mercato ad altri nuovi ingressi e quindi può costituire proprio un elemento di opposizione all’introduzione di elementi di concorrenza. Quindi la costruzione di regolatori è necessaria e forse anche più indispensabile nel formarsi di processi di privatizzazione laddove il processo di privatizzazione in mancanza di questi finisce col rischiare davvero di essere o una grande trappola o di creare una grande situazione confusa o di essere alla fine una grande truffa dalla quale non si sa poi come uscire, perché avendo poi creato un nuovo interesse senza aver creato un sufficiente temperamento dì esso, la ricostruzione di una sovranità successiva rischia di essere davvero obiettivo difficile. L’obiettivo per il regolatore deve essere invece ben precisamente espresso. Ma l’obiettivo del regolatore di tipo generale non può essere elencato singolarmente nei piccoli e singoli atti che deve compiere, per questo l’esigenza estrema e fondamentale per il regolatore è la discrezionalità. Non può esserci, nell’ambito della regolamentazione di sistemi in evoluzione tecnologica e di mercato, dei sistemi legalistici fondati su eccessiva normativa, una sorta di corte dalla quale si possa andare per farsi dar ragione o per farsi dar torto. Il rapporto con le imprese di pubblica utilità si sostanzia, come si sa, in una concessione da parte dello Stato, una alliance, come si dice, e come la chiamano gli inglesi. In questa devono essere definite le regole, anche quelle da rispettare. Le concessioni possono essere ricche certamente di regole, ma un punto essenziale della regolazione è prendere atto che questa concessione non può contenere tutto, non si può prevedere e scrivere tutto prima. C’è la tecnologia che cambia, ci sono le condizioni di domanda che evolvono, tutto ciò rende quello che c’è scritto nelle licenze insufficiente o applicabile in modi diversi. La tecnologia e la domanda possono poi determinare la possibilità di apertura a nuovi entranti, e quindi la modifica sostanziale delle concessioni date. Ci deve essere inoltre la possibilità di una gestione delle concessioni e il regolatore è appunto colui che agendo introduce continue modificazioni e mentre sanziona le deviazioni dalle regole scritte, introduce però continue modificazioni nell’ambito della concessione, nell’ambito delle regole proprio perché egli è la voce dell’evoluzione del mercato e deve essere concepito appunto come un soggetto attivo. Per questo c’è necessità di grande competenza tecnica e di grande indipendenza, quindi di discrezionalità, ma anche, lo sottolineo, di indipendenza. E si tratta, badate bene, di indipendenza anche dal consumatore che non è un soggetto astratto, buono per definizione. I consumatori sono gruppi di pressione, che possono essere di vario tipo e ciascun gruppo può avere i propri interessi e il regolatore deve essere sufficientemente indipendente dalle ipersollecitazioni dei vari tipi di consumatori. È vero che, com’ è riconosciuto ampiamente da parte di chi ha su questa materia riflettuto, l’avere un ruolo di tutela del consumatore è essenziale per il regolatore che può così svolgere con molta autorità la propria funzione. Ma non dev’essere l’equivalente di un altro tribunale di difesa dei consumatori con tutti i diritti scritti, altrimenti torniamo ad essere in un duplicato di un tribunale amministrativo, perdendo di vista l’obiettivo principale, che è la tutela del consumatore, specifica al fine dell’interesse generale che si persegue attraverso la competizione.

La soluzione data in Inghilterra, e in particolare quella col Telecommunication Act dell’84 noi I ‘abbiamo studiata approfonditamente e a me personalmente è sempre parsa quella più meritevole di considerazione e di essere presa a punto di riferimento. Si tratta della scelta di un’istituzione dotata di poteri autonomi, che abbia anche la possibilità di assumere personale autonomamente nell’ambito di un budget, avendo propri poteri statutari ben definiti, ma anche un rapporto col ministro altrettanto definito. Un’istituzione dotata quindi di poteri propri, poteri che possono anche essere delegati dal ministro. Si tratta della soluzione intermedia appunto tra le due estreme: non una corte di giustizia, ma neanche un pezzo diretto della pubblica amministrazione. La soluzione data in Gran Bretagna si può definire, come viene definita, una sorta di amministrazione indipendente, un organo amministrativo nell’amministrazione indipendente con propri poteri. Io aggiungerei alla definizione di “non departmental administration” il concetto di managerial. Deve essere chiaro che è un’amministrazione che deve essere dotata di una connotazione manageriale proprio perché manageriale dev’essere la funzione di chi la gestisce. Non quindi legalistica, non politica, ma essenzialmente di un   tipo culturalmente manageriale. Io non credo che vi siano ostacoli ad adottare, questa formula in Italia. Forse introducendo questa formula, bisognerebbe stabilire bene il rapporto tra autorità di governo, e soprattutto il rapporto con l’autorità di garanzia della concorrenza. Il sistema inglese prevede che il regolatore abbia una sua discrezionalità molto ampia e che non ci sia possibilità di appello laddove si è di fronte ad una infrazione delle norme scritte, mentre può avere un forte potere di iniziativa per la modificazione o gli emendamenti delle licenze delle concessioni, per la qual cosa egli può adire alla Monopolies and Mergers Commission e quindi presentare una istanza ad un organo superiore, che può, come dire, accettare eventualmente le sue richieste e rendere quindi applicabili le modifiche e gli emendamenti. Noi in Italia dovremmo prevedere, laddove introducessimo questo tipo di regolatori, che l’autorità di garanzia della concorrenza avesse questa specifica funzione, una funzione che attualmente, effettivamente non c’è o se c’è è un po’, come dire, troppo indirettamente dedotta dalla legge attuale. Io credo che il problema di avere un’authority alla quale far riferimento per adottare le modifiche è fondamentale perché soltanto questo sistema di rapporto tra regolatore e autorità della concorrenza, può diventare un sistema decisionale autonomo dal governo e dalla amministrazione. Se invece si adottassero soluzioni per le quali qualsiasi cosa voglia il regolatore, si     va da qualcuno, si fa fare l’istruttoria, l’istruttoria diventa una raccomandazione, quando poi alla fine il ministro che deve decidere, certamente avremmo un sistema di regolazione, che però avrebbe un grado di autonomia molto diverso perché in ultima analisi, sarebbe ancora il ministro il regolatore di fatto per le questioni più delicate. Il riferimento alla Gran Bretagna ci è sempre parso molto importante non solo per l’architettura istituzionale del disegno del regolatore, che abbiamo appunto apprezzato e studiato a fondo, ma soprattutto per il fatto che essa ha funzionato già ed è stata sperimentata e questo è un elemento decisivo nella scelta delle formule, perché non si tratta, ripeto, soltanto di schemi astratti, ma trattandosi di una amministrazione autonoma manageriale bisogna vedere se funziona.

Oggi, qui, abbiamo certamente il piacere e l’onore di avere con noi sir Bryan, una persona che credo abbia interpretato e interpreti, come dire, di fronte a chiunque si avvicina a questi problemi, come meglio non si potrebbe, la figura di colui che ha svolto e ha sperimentato, quindi, in vivo questa funzione, avendo conseguito dei risultati di grande rilievo proprio nella identificazione del ruolo e delle funzioni del regolatore. Il fatto poi che la British Telecom da un’impresa ordinaria di telecomunicazioni sia diventata una delle imprese più aggressive in campo mondiale nel campo delle telecomunicazioni è un altro, mi pare, risultato da tenere in conto, perché poi questo è uno degli scopi dell’esercizio che ci vogliamo dare. Finisco con i soliti quesiti. Tra le due formule, regolatore persona unica o commissione, io preferisco la persona unica ed il motivo sta proprio nel fatto che quella funzione non dev’essere una funzione che cerca compromessi, bensì una funzione che definisce una strategia d’intervento, Il regolatore deve avere la possibilità di decidere nel tempo a che cosa dare più importanza e che peso dare alle singole cose. Il mercato non si esprime infatti attraverso un codice di norme, ma si esprime attraverso impulsi successivi. Il regolatore deve allora avere questa facoltà. In un certo senso il problema principale del regolatore è regolare se stesso e regolare la propria azione. È un buon regolatore colui che sa ben regolare la propria azione nel tempo, per questo mi sembra questa funzione tipica della cultura manageriale

Un esempio, può venirci dal caso delle banche centrali: il nostro sistema delle banche centrali è l’unico che assomiglia per certi versi alla regolamentazione bancaria. Il regolatore, ovvero il Governatore agisce non per sanzioni dirette, violente o usando la legge. Il regolatore agisce tramite, nella maggior parte dei casi, attraverso la moral suasion e cioè quella particolare iniziativa in base alla quale, minacciando eventualmente il ricorso a istanze superiori, riesce a ottenere ciò che vuole su base consensuale, anche se a volte faticosamente ottenuta e senza bisogno di procedure di tipo formalistico legalistico. Si tratta di una tipica attività, nonostante il direttorio, di una figura fortemente centrata sulla propria personale funzione. Bene, ritengo che quello sia un modello utile. Resta poi il problema di chi nomina il regolatore: qui ognuno si può dilettare, anche perché credo che ciascuno abbia la sua esperienza e la sua possibilità di trarre proprie conclusioni.     Li deve nominare l’elettorato direttamente, li deve nominare il presidente della Camera o del Senato, li deve nominare il Presidente della Repubblica, li deve nominare il Parlamento, li deve nominare il ministro? Qui c’è ampio spazio e credo che una risposta può essere data soltanto se si ha esattamente in mente quale sistema, non soltanto istituzionale, ma anche a quale sistema elettorale ci riferiamo. Un problema che riguarda anche la formazione delle maggioranze perché diversi sistemi elettorali possono portare ad avere diverso significato del ruolo del Parlamento e delle assemblee nazionali. In ogni caso resta un problema, e qui davvero concludo. Quello di assicurare che nessuna norma, nessuna regola o nessun assetto istituzionale possa garantire ex ante che si sarà sempre scelto un regolatore dotato di capacità di indipendenza, di integrità e di voglia di agire nel tempo. Qui torniamo nel campo degli aspetti che non possono e delle soluzioni che non possono essere affidate alle discipline formali. Dalle regole formali e dagli assetti istituzionali non dobbiamo aspettarci che esca sempre un regolatore eccezionale, dobbiamo, però, costruirle in modo tale che, laddove il regolatore sia una persona eccezionale egli possa svolgere la funzione con sufficiente indipendenza. Questo è il compito di chi deve definire degli assetti ed in questo senso egli dev’essere sufficientemente tutelato, deve avere a disposizione strumenti operativi, personale e quant’altro. Quello della qualità degli uomini torna ad essere un problema fatto di storia più che di disciplina ed è affidato al fatto che un paese, e la sua pubblica opinione, credano sistematicamente nel tempo all’utilità di questo sistema e ne riscontrino effettivamente l’efficacia comprendendo nel tempo in modo diffuso l’interesse indiretto che deriva all’utente e all’economia dall’esistenza di questo sistema. Si tratta del formarsi di una civiltà che renda consapevole la gente della necessità che il regolatore sia una persona indipendente e renda allo stesso tempo chiaramente evidente che I ‘interesse pubblico sia fondato, e che vi sia un interesse pubblico da perseguire nel medio termine ed al quale sacrificare piccoli interessi individuali egoistici nel breve termine. Questo è appunto tipico della rivoluzione e della cultura liberale: costruire un paese nel quale si sappia temperare interesse individuale ed interesse collettivo. Voglio però soltanto dire una cosa a questo riguardo: proprio perché sì tratta della costruzione di un sistema pubblico istituzionale di regolazione e di controllo dei mercati non è un paradosso se dico che un buon privatizzatore è colui che ha un alto senso dello Stato ed è un cattivo privatizzatore colui che si attiene soltanto a principi sommariamente liberistici.

Grazie. Con questo io pregherei Sir Bryan di intervenire. Come ho già detto la sua è una esperienza che costituisce fonte ormai di dottrina. Sir Bryan è infatti citato regolarmente nelle sue affermazioni così come si cita la giurisprudenza nel campo della regolamentazione, e quindi è con particolare piacere e onore che gli cedo la parola per il suo intervento, grazie Sir Bryan.

 

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