27 gennaio 1987 – in atti della Commissione (dattiloscritto, pagg. 1-26 + appendici)

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PREMESSA

Nell’accogliere volentieri l’invito a portare il mio contri­ buto a questa indagine conoscitiva ho interpretato l’invito stesso come rivolto ad un amministratore di istituto mobiliare dal quale si vuole innanzitutto una testimonianza proveniente dal suo campo d’attività.

Ho predisposto pertanto la presente nota nella quale espongo alcune osservazioni relative al tema della specializzazione, alle sue finalità ed all’evoluzione del quadro normativo che vi presiede, nonché ai problemi nuovi posti dal rapido e incessante mutamento dei mercati e della concorrenza.

Le mie osservazioni attengono a materie che interessano, nell’ambito degli istituti di credito speciale (1), quelli cosiddetti mobiliari.

 

  1. LE ORIGINI DELLA SPECIALIZZAZIONE

Inizierò con alcuni brevi richiami sulle “origini”.

La legge bancaria del 1936 da un lato “prese atto” dell’esistenza di istituti “speciali” precedentemente costituiti (CREDIOP, ICIPU, Credito Navale, IMI) limitandosi a ricondurre ai nuovi organi di vigilanza le competenze al riguardo previste per ciascun ente nelle rispettive leggi istitutive; definì inoltre un quadro normativo essenziale per gli istituti abilitati alla raccolta a medio e lungo termine, che sarebbero stati costituiti successivamente; dette alla Banca d’Italia il potere di disciplinare l’attività delle aziende di credito, in particolare quello di disciplinare le loro possibilità operative oltre il breve termine.(2)

Caratteristiche dell’istituto a medio termine sono: l’interdizione della raccolta presso il pubblico nella forma di depositi in conto corrente e di risparmio a breve termine; l’autorizzazione, per contro, a raccogliere tramite l’emissione di titoli: in particolare essi possono emettere obbligazioni per multipli del capitale (in deroga al Codice Civile che, all’art. 2410, prevede per le società la possibilità di emettere obbligazioni solo in misura pari al capitale); il non poter ricorrere a un prestatore di ultima istanza.

Fin dalla nascita dei primi istituti (CREDIOP nel 1919, ICIPU nel 1924) finalità evidente dei promotori fu quella di creare nuove strutture finanziarie che offrissero credito a medio termine con una attività di intermediazione distinta da quella svolta dalle banche, allora “tuttofare”: una attività, cioè, che non gravasse sulla raccolta di depositi, ma si esprimesse nella emissione di titoli. Scopo evidente era quello di alimentare la formazione di un mercato finanziario, a fianco ed in alternativa all’attività delle banche miste universali. Fu con tale fine che si dette avvio ad un processo di specializzazione, assai prima di recepirlo in via generale nelle norme che definiscono l’ordinamento.

Questo modello fu accolto, con la riforma succeduta alla crisi degli anni trenta, quale modello tipico, atto a realizzare un sistema dotato di maggiore stabilità. Il contenimento dell’attività dell’azienda di credito ordinario raccoglitrice di depositi, prevalentemente entro il breve termine, presupponeva ovviamente lo sviluppo di un mercato finanziario, per l’alimentazione per via non bancaria delle altre forme di finanziamento, in particolare delle altre forme di finanziamento delle imprese.

Il mercato obbligazionario si era nel frattempo già notevolmente sviluppato. Solo in modesta misura grazie alle emissioni dirette delle imprese; per la quasi totalità grazie alle emissioni degli istituti operanti in quegli anni (3).

La crescita di un vasto mercato obbligazionario caratterizza l’evoluzione del sistema finanziario italiano anche dopo la ricostruzione e nei decenni della successiva espansione, nei quali si moltiplicarono istituzioni esercenti l’intermediazione a medio termine.

Queste furono create sia nella forma di società per azioni, sia nella forma di sezioni speciali di aziende di credito, sia quali enti pubblici nell’ambito di legislazioni speciali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno e allo sviluppo della piccola e media impresa.

Alcune di queste istituzioni hanno caratteristiche di istituti mobiliari, nel senso che, oltre all’esercizio del credito a medio termine, possono acquisire e negoziare titoli, dare anticipazioni su titoli, acquisire partecipazioni. Sono queste cioè in condizione di esercitare tutte le principali funzioni dell’investment banking; o, se si preferisce, tutte le funzioni del merchant banking con in più la possibilità di assunzione a fermo di titoli, consentita anche dalla loro dimensione patrimoniale (4).

Queste istituzioni speciali pertanto concorrono allo sviluppo del mercato finanziario attraverso la duplice attività di emissione di propri titoli a medio termine, a fronte dei fabbisogni a medio e lungo termine dell’economia, nonché di sottoscrizione, acquisizione, ricollocamento, negozio dei titoli emessi dalle imprese e dagli enti.

 

  1. I MOTIVI DELLA SPECIALIZZAZIONE

È evidente il rapporto tra siffatta specializzazione e gli obbiettivi di stabilità cui è finalizzato l’ordinamento.

Si ritiene preferibile che il finanziamento della formazione del capitale permanente sia affidato al capitale di rischio e al finanziamento a medio termine, alimentati ambedue dal mercato finanziario; si ritiene cioè preferibile che lo sviluppo di queste due forme di finanziamento non abbia a interferire in misura rilevante sul processo di intermediazione delle banche, che assumono impegni nella forma di depositi-moneta e quindi, in particolare, che non abbia a condizionare la regolazione della moneta effettuata dall’Istituto di emissione, nella sua qualità di prestatore di ultima istanza delle banche stesse.

È evidente, per contro, che la possibilità di accedere a capitali di rischio e a finanziamenti a medio termine dà maggiore stabilità alla finanza delle imprese, riduce il grado dì dipendenza del finanziamento delle imprese dalle banche e concorre a migliorare l’attivo di queste ultime.

Il credito a medio termine si qualifica, rispetto al breve, non, come sovente si equivoca, per la durata del possibile rapporto con il cliente. La differenza sta nel fatto che nel medio termine il prestatore si inibisce la facoltà di richiamare il denaro prestato, se non alle scadenze prefissate e per le quantità stabilite per ciascuna rata. Il credito a breve può invece essere richiamato interamente a vista o al più entro orizzonti di breve durata.

Sono evidenti i rischi assunti dal finanziatore a medio termine (di illiquidità e di rischio di credito) e il possibile conflitto di interessi tra la posizione di creditore a breve (con richiamo a vista) e di creditore a medio-lungo, nel caso l’impresa si venga a trovare in condizioni di difficoltà. Tale possibile conflitto di interessi non è tra le ultime considerazioni che possono suggerire una “separatezza” tra gli organismi erogatori le due forme di credito. In tal caso, la soluzione di tale conflitto resta affidata alle valutazioni di mercato effettuate ex-ante dai due tipi di intermediari.

 

  1. LEGISLAZIONE BANCARIA E LEGGI SPECIALI

Come si è detto, un certo numero di istituti speciali mobiliari è di natura pubblica. Il fatto che tali istituti siano sorti nel quadro di iniziative volte al perseguimento di particolari obbiettivi settoriali-territoriali ha prodotto una molteplicità di soggetti tra loro differenti, sovente con connotazioni di enti di scopo.

Le singole leggi istitutive costituiscono un complesso di leggi speciali che si affianca alla legislazione bancaria vera e propria.

Siffatta legislazione speciale contrasta con i principi che sono alla base della legge bancaria.

La precisazione di “scopi” diversi dal semplice “esercizio dell’attività creditizia” contrasta con il principio della omogeneità della disciplina del settore creditizio ed è stata fonte di equivoci sulle funzioni di tali istituzioni e sulle responsabilità degli amministratori.

L’aver definito per legge, sovente con stupefacente quanto inutile dettaglio, oltre gli scopi, i campi operativi, i soggetti finanziabili, le singole operazioni effettuabili, la tipologia delle garanzie da assumere, nonché, in alcuni casi, le modalità dell’organizzazione, è fonte di una paralizzante complessità, con grave danno per ciò che riguarda la chiarezza dei compiti e la chiarezza delle responsabilità.

Molte norme e vincoli contenuti nelle leggi istitutive appaiono in contrasto con l’affermazione che l’attività bancaria è attività di impresa, contenuta nel D.P.R. 27.6.1986 n. 350.

Più in generale appare evidente la contraddizione tra siffatta legislazione speciale e la legislazione bancaria vera e propria per ciò che attiene le possibilità evolutive degli ordinamenti.

È pregio di quest’ultima l’aver creato condizioni che consentono, tramite interventi di tipo amministrativo e deliberazioni degli organi di controllo, adattamenti nelle normative statutarie. Appare evidente come tale elasticità sia fortemente impedita dall’esistenza di una legislazione speciale.

Una riconsiderazione di questa legislazione appare urgente (5).

È auspicabile che le leggi istitutive si limitino a definire la natura del soggetto, la legge bancaria offrendo i riferimenti necessari per definirne la collocazione tra gli enti creditizi di questo o quel tipo e rinviando agli statuti tutto ciò che concerne il campo operativo, il capitale, l’organizzazione.

Una verifica puntuale degli istituti di diritto pubblico potrà portare anche alla conclusione che in alcuni casi sono ampiamente superate le motivazioni che indussero a costituirli nelle forme di enti pubblici.

 

  1. UN ESEMPIO DI EVOLUZIONE NORMATIVA – IL CASO DEL CREDIOP

Può essere utile al riguardo un breve cenno alle vicende recenti del CREDIOP.

Con la legge n. 23 del 1981 si sancì la fusione per incorporazione nel CREDIOP dell’ICIPU, allora in difficoltà per le note vicende della chimica.

Tutto essendo in precedenza definito per legge (campo operativo, partecipanti, composizione del Consiglio, organizzazione, etc.) occorreva che la legge si desse carico anche delle modificazioni necessarie per adeguare l’Istituto a nuove funzioni.

Si dovette correggere la fortissima specializzazione settoriale, che aveva in parte favorito l’eccessiva concentrazione dei rischi, che rese in particolare l’ICIPU gravemente esposto alle ripercussioni della crisi del settore chimico. Si corresse, invero con molto ritardo, una situazione che avrebbe dovuto essere modificata già da tempo, essendo ormai da tempo assai mutati rispetto alle origini, i mercati, i fabbisogni finanziari dell’economia, la concorrenza.

Si pose termine, con l’ampliamento definitivo del campo operativo, ad una altra tendenza manifestatasi negli anni precedenti: quella di introdurre via via, nell’ambito di successive leggi speciali, aperture statutarie a nuovi campi operativi specifici e limitati.

Rispetto ad una concezione che strumentalizzava a finì di politiche settoriali l’evolversi della normativa statutaria, si optò cosi per una normativa finalizzata al miglior svolgimento dell’attività creditizio-finanziaria dell’istituto.

Va richiamato poi che la legge n. 23 introdusse importanti innovazioni per tutti gli istituti: rese omogenea la disciplina relativa alla vigilanza sugli stessi, consentendo che le disposizioni su importanti materie potessero essere distinte da quelle adottate per le aziende di credito; inoltre eliminò del tutto la possibilità che l’organo di vigilanza autorizzasse superamenti nei limiti di fido, che vennero definiti ex-ante sulla base di ratio.

Anche quest’ultimo provvedimento segnò una svolta; una svolta rispetto alle possibilità di dirigismo per via amministrativa sull’attività di questi enti.

Nella parte che riguarda il CREDIOP, la legge, come detto, ne ridefinì il campo operativo rinviando allo statuto, da approvarsi per via di provvedimento amministrativo, la regolamentazione del capitale, dei partecipanti, della organizzazione.

Di questa “delegiferazione” e rinvio ai poteri delle autorità creditizie di gran parte della normativa statutaria – soluzione aderente allo spirito della legge bancaria – si è grandemente giovato l’Istituto.

Nel definire il nuovo ordinamento nel 1981, ci si ispirò per gli aspetti essenziali al Codice Civile.  Anzi, l’occasione fu utilizzata per introdurre, per la prima volta in Italia, la struttura dualistica degli organi di amministrazione (Comitato Esecutivo – Consiglio di Sorveglianza), soluzione anticipatrice di modelli verso i quali sembra orientarsi la riforma degli organi societari allo studio in sede comunitaria.

L’autonomia statutaria concessa dalla legge ha consentito già un secondo intervento di modifica dello statuto, attuato nel 1986. Si sono introdotti perfezionamenti circa il funzionamento dei due organi collegiali amministrativi e precisazioni sulle relative funzioni e compiti, sulla base anche dell’esperienza maturata in un quinquennio.

Modifiche sono state poi introdotte sul capitale. È stata adottata una significativa innovazione relativamente ai titoli ordinari, suddividendoli in due categorie aventi uguali diritti e, in particolare, uguali diritti di voto in assemblea, distinte solo per le possibilità di negoziazione.

I titoli Vincolati, rappresentanti il 51% del capitale, possono essere posseduti solo da organismi pubblici o da imprese da questi controllati; nessun vincolo di circolazione pesa invece sui restanti titoli denominati Liberi, rappresentanti il 49% del capitale ordinario. Si è realizzata così, per il capitale di comando, la condizione di massima libera negoziabilità compatibile con la natura di ente pubblico.

Queste possibilità di adottare soluzioni originali e sperimentare nuove forme organizzative consentono di svolgere una importante funzione innovativa. Tali potenzialità sono state utilizzate per avvicinare il più possibile la disciplina e le condizioni operative dell’ente pubblico a quelle che presiedono l’organizzazione delle attività private.

Come si è detto, la legge n. 23, riguardo al nuovo CREDIOP, mentre “delegiferava” per ciò che attiene fondamentali suoi aspetti organizzativi, per quanto riguarda il campo operativo innovava, ma pur sempre nella forma di una elencazione, nella norma di legge, delle attività dell’Istituto.

Ebbene, mentre per ciò che attiene gli aspetti organizzativi, come si è visto, si sono potute adottare innovazioni ed anche ricercare ardite soluzioni, già appare evidente, nonostante il breve tempo che ci separa dal 1981, l’obsolescenza di alcune specificazioni legislative relative al campo operativo.

Dal 1981 ad oggi grandi sono stati i mutamenti, attività dominanti sono divenute marginali, attività nuove sono apparse e cresciute di importanza per il CREDIOP così come per tutti gli Istituti.

 

  1. EVOLUZIONI RECENTI

 

Radicali mutamenti sono intervenuti nel mercato, che solo fino a pochi anni fa era dominato dalle più tradizionali operazioni, e ciò ha comportato e comporta adattamenti rilevanti e continui nell’operare degli istituti.

Di questi richiameremo i più significativi.

Da molti anni ormai lo sviluppo del mercato obbligazionario aveva già consentito a grandi organismi pubblici realizzatori di grandi investimenti di rivolgersi direttamente al mercato con proprie emissioni obbligazionarie. Tale evoluzione è stata facilitata da importanti agevolazioni di varia natura, dalla garanzia dello Stato sulle emissioni all’estero, alle esenzioni fiscali sugli interessi.

Si aggiunga che, gradualmente, nel corso degli ultimi anni si è mirato con successivi interventi legislativi a ricondurre il finanziamento degli enti locali, che da lungo tempo sono divenuti i principali realizzatori di infrastrutture, nell’ambito dell’attività di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti che essa svolge a tasso più basso di quello di mercato, giovandosi della raccolta postale. Con ulteriori disposizioni legislative, si è attribuito alla Cassa Depositi e Prestiti il compito di finanziatore di parte dei programmi di investimento infrastrutturali in particolari settori, dalla telefonia alle metropolitane, allargandone il campo operativo, quale strumento pubblico di finanziamento a tasso ridotto.

Negli ultimi anni, interventi legislativi hanno autorizzato in sempre maggior misura il ricorso diretto ai finanziamenti della BEI da parte di enti e imprese, finanziamenti che la BEI effettuava in precedenza per il tramite degli istituti.

Nel corso degli ultimi dieci anni, si è assistito al rapido sviluppo e ad un successivo declino, in particolare nell’ultimo biennio, dei finanziamenti a medio termine a favore dell’esportazione.

Le crescenti e tuttora gravi difficoltà in cui versano molti paesi indebitati ne sono la causa prima. Nel nuovo quadro internazionale di ridotta attività verso questi paesi, si è sviluppata una accesa competizione nell’acquisire finanziamenti verso altre aree (Est europeo, Estremo Oriente), i cui paesi hanno di conseguenza accresciuto notevolmente la loro capacità negoziale (rifiuto dell’accollo dei costi delle assicurazioni sui finanziamenti, richiesta di agevolazioni). Per contro, i tassi del cosiddetto “consensus” non sono stati proporzionalmente diminuiti nella fase di generale calo dei tassi e sono oggi sostanzialmente pari a quelli di mercato.

In tali circostanze, le banche estere si trovano avvantaggiate per il minor costo della provvista in tutte le operazioni effettuate in valuta estera, sia che si tratti di operazioni di rifinanziamento, che l’Italia via via conclude, sia nel caso delle normali aperture di credito per le esportazioni verso altri paesi prenditori (6).

La possibilità di sviluppare operazioni in lire è limitata da una politica di autorizzazioni volutamente riduttiva. Va aggiunto che, nel frattempo, si è sviluppato notevolmente, anche in questo campo, il processo di “securitization” con aumento del mercato dei titoli di credito emessi dai finanziati.

Come è noto, sono poi notevolmente modificate le modalità di crescita delle imprese. Lo sviluppo industriale da tempo si caratterizza non più per grandi investimenti con lunghi tempi di ritorno, ma per riorganizzazioni e razionalizzazioni che comportano investimenti di più complessa natura e, in ogni caso, con orizzonti di ammortamento assai ravvicinati.

Notevolmente diminuita risulta l’incidenza dei finanziamenti nel campo del credito agevolato. Nel caso del Mezzogiorno si è in presenza da tempo di una sostanziale stagnazione degli impieghi in essere in valore corrente.

Sono mutati anche gli interlocutori degli istituti.

Si sono diffusi nuovi intermediari che si finanziano sul medio termine, come le società di leasing, che svolgono a loro volta una attività analoga al credito a medio termine.

Nell’ambito dei grandi gruppi sono state organizzate forme nuove di gestione della finanza e sono sorti nuovi soggetti intermediari e sistemi di società finanziarie che provvedono a parte dei fabbisogni e ne regolano l’afflusso alle società operative.

Più in generale, si è modificata la gestione finanziaria delle imprese, anche delle imprese minori.

Il ripristino di condizioni di autofinanziamento nelle imprese ha contribuito grandemente a tali sviluppi, e alla crescente sofisticazione della loro attività finanziaria, in ambo i sensi, da e verso il mercato e gli intermediari.

Gli istituti, in questo periodo, hanno perseguito una impor­ tante attività nel campo dei tradizionali mutui a medio termine, in particolare verso le piccole e medie imprese, anche non agevolati. Con tale azione è stata svolta una importante funzione di calmieramento del costo del denaro, che si può apprezzare se si pone mente alla ampia forbice che tuttora si riscontra tra tassi minimi e massimi praticati dal sistema del credito ordinario.

Per il resto, quasi tutto è cambiato rispetto al passato, anche recente. È cambiata la clientela e la tipologia dei suoi fabbisogni. Il finanziamento a medio termine sempre meno si correla direttamente a programmi di investimenti fissi, sempre più si sviluppa in relazione agli obbiettivi di gestione finanziaria complessiva delle imprese; in particolare si sviluppa in relazione agli obbiettivi di minimizzazione dei costi e di articolazione del passivo che le imprese perseguono, al mutare del mercato, dei tassi, delle aspettative.

Alla tradizionale attività di tipo creditizio-ipotecario si è da tempo sostituita una forma di credito finanziario dove durata, tassi – variabili o fissi -, condizioni negoziali etc. tendono ad articolarsi secondo le richieste che le imprese esprimono in relazione, come si è detto, ai loro obbiettivi di ottimizzazione della gestione finanziaria.

Un grande sviluppo hanno avuto le attività in campo finanziario: attività in titoli, in partecipazioni, in negoziazione e smobilizzo di titoli di credito esteri, in copertura dei rischi di cambio etc. etc., con accrescimento di attività di tipo investment banking e merchant banking.

In un quadro dominato dalla raccolta a medio termine dello Stato, si è sviluppata una sempre più sofisticata e complessa attività di raccolta da parte degli istituti, che si esplica in congiunzione con una più complessa attività di gestione dei loro stessi impieghi finanziari.

Nel mutevole quadro delle aspettative, ricadono sugli istituti l’onere e i possibili rischi della non rispondenza tra le forme con cui sono richiesti i crediti e quelle alle quali, di momento in momento, sono più facilmente reperibili risorse finanziarie sul mercato.

Sotto la spinta dei mutamenti esterni, gli istituti debbono adattare continuamente le modalità del loro operare e far fronte alle nuove esigenze con nuove professionalità e nuovi strumenti.

Questa evoluzione può essere affrontata solo se gli istituti sono dotati di efficienza e di grande elasticità.

Tutto ciò conferma quanto già detto e cioè che ogni norma che non sia orientata ad esaltare l’elasticità operativa di questi istituti rischia di introdurre solo impedimenti ai processi di adattamento e può rappresentare quindi grave nocumento alla loro capacità competitiva. In tal senso gli istituti pubblici sono più esposti a questo rischio.

 

  1. LA NORMATIVA FISCALE

 

Negli ultimi anni l’attività degli istituti è stata condizionata in misura rilevantissima dalla legislazione fiscale. In particolare, ha avuto effetti di grande portata l’aver innalzato l’aliquota dell’imposta sostitutiva che grava sulle operazioni aventi durata superiore a 18 mesi. Tale aliquota è stata portata con provvedimento del gennaio 1983 al 2% del valore del mutuo (0,25% nel caso di mutui all’export) e cioè ad un livello che, nel caso di mutui non assistiti da ipoteca, è di gran lunga superiore alle imposte che con essa si intendono sostituite.

In quanto imposta “una tantum” la sua incidenza sul costo del finanziamento è tanto maggiore quanto minore è la durata del finanziamento stesso. Penalizzate pesantemente risultano le operazioni di durata media 3-5 anni, proprio quelle che meglio risponderebbero alla domanda potenziale delle imprese. Per queste durate l’incidenza sul costo del denaro giungerebbe ad essere pari a 0,8-1%.

Risultato di ciò è stata la pratica scomparsa della domanda per quelle scadenze e lo sviluppo di una attività di finanziamento a più breve termine, al di sotto dei diciotto mesi.

Al modestissimo gettito si accompagna il gravissimo effetto distorcente, che contraddice le finalità che con la specializzazione si vogliono conseguire.

 

  1. INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO – PROBLEMI DI EFFICIENZA E DI ORDINAMENTO

 

La crescente internazionalizzazione del mercato finanziario e creditizio introduce nuove sollecitazioni su un sistema che già intensamente viene modificando il proprio operare.

Il programma presentato dalla Commissione della CEE relativo alla formazione di un mercato unico delle attività finanziarie (il cosiddetto “libro bianco”) ripropone con nuova urgenza problemi di efficienza e di ordinamento.

La specificità dell’ordinamento italiano rappresentata dalla separazione banche-istituti può essere messa in seria discussione da una applicazione troppo semplificata del principio del mutuo riconoscimento, che il libro bianco propone quale “metodo” per la creazione di uniformi condizioni, in alternativa a processi di armonizzazione tramite direttive. (7)

È stato dichiarato in questa sede dal Governatore della Banca d’Italia: “… riteniamo che la distinzione basata sulla specializzazione sia ancora valida e che l’esperienza e la professionalità accumulate in decenni di operatività distinta dei due tipi di intermediari, aziende ed istituti, non debbano andare disperse”.

Perché ciò possa realizzarsi nel corso del processo di formazione del mercato europeo, occorre che il principio del mutuo riconoscimento trovi applicazione in forme più articolate, che i minimi di armonizzazione siano meglio definiti e che siano trovate formule che consentano la coesistenza di normative che, accettando principi comuni, possano differenziarsi.

Si osservi che le preoccupazioni circa una applicazione troppo semplicistica del principio del mutuo riconoscimento non riguardano solo la specializzazione breve-medio termine, ma molti altri settori dell’attività di intermediazione, dalle stesse banche agli intermediari di mercato finanziario.

Un’azione incisiva di chiarimento va svolta in sede comunitaria.

Un esito favorevole al mantenimento di un certo grado di specializzazione non modificherebbe comunque l’entità e la natura dei problemi di adattamento del sistema.

Un processo di specializzazione-integrazione è delineato dallo stesso Governatore quando addita, in una articolata presenza di aziende di credito nel capitale degli istituti, la formula da perseguire al riguardo.

Il modello è quello di un rapporto banche-istituti mobiliari nel quale questi ultimi sviluppino, oltre il finanziamento a medio-lungo termine, le attività finanziarie tipiche dell’investment banking ed i servizi tipici del merchant banking.

Occorreranno semplificazioni legislative, scorpori, accorpamenti, modifiche negli assetti proprietari, da realizzare con il minimo di vincoli e con il massimo di spirito imprenditivo.

Deve essere chiaro infatti che il “nuovo ordinamento” non può nascere solo all’ombra e con la tutela di un nuovo quadro normativo: perché possano svilupparsi le nuove funzioni specialistiche non bastano norme, occorre grande sviluppo di capacità manageriali e professionali. È dalla capacità concorrenziale che si sarà in grado di esprimere che potrà dimostrarsi la possibilità di mantenere un ordinamento con specializzazioni, nella concorrenza internazionale.

Come si è detto, questi istituti possono sviluppare la funzione congiunta di intermediari a medio termine e di investment bank, in consonanza con la tradizione e le origini degli istituti propriamente ·mobiliari. Tale constatazione si traduce nel dubbio circa la necessità e l’opportunità di una legislazione speciale sulle cosiddette merchant bank. Al momento, le proposte al riguardo sembrano configurarle come finanziarie cui è concessa, in deroga al Codice Civile, l’emissione di obbligazioni per un ammontare fino a due volte (anziché una volta sola) il capitale. Tale previsione appare di per sé assai discutibile, essendo discutibile che si conceda tale deroga circa le passività emettibili proprio ad un soggetto il cui attivo potrebbe essere rappresentato da titoli di rischio.

Come si è detto, per gli istituti di credito mobiliare che possono assumere partecipazioni la disposizione amministrativa limita tale possibilità alla misura del patrimonio, secondo il principio che l’acquisto di capitale di rischio è bene non sia finanziato con altre passività e tanto meno con passività di tipo obbligazionario, le più rigide dal punto di vista dei flussi finanziari.

L’esperienza insegna che tale criterio è il più appropriato.

 

 

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Note

  1. In tale categoria sono compresi istituti esercenti il credito fondiario, il credito agrario, il credito 00.PP., nonché l’insieme dei cosiddetti “mobiliari”. Una più dettagliata articolazione potrebbe distinguere, all’interno di questi ultimi, istituti speciali per il medio termine e istituti mobiliari propriamente detti.
  2. La disciplina al riguardo non è uniforme.
  3. Se nel 1923 le obbligazioni rappresentavano ancora soltanto il 2% delle attività detenute dall’economia, nel 1936 tale percentuale era già salita al 20%
  4. Secondo le disposizioni vigenti la possibilità di assunzione di partecipazioni trova limite nel valore del patrimonio (il valore delle partecipazioni e degli immobili non può superare il valore dato dalla somma del patrimonio netto e dei fondi rischi al netto dei dubbi esiti).
  5. Già la legge bancaria prescriveva che le aziende e gli istituti creditizi avrebbero dovuto sorgere nella forma di società per azioni, riconoscendo nelle norme del codice civile le più opportune per l’esercizio per l’attività di impresa anche bancaria.
  6. In questo quadro sono divenute assai rilevanti due limitazioni alla concorrenzialità degli istituti italiani: la presenza dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio termine, ancorché con aliquota ridotta, ma pur sempre elevata rispetto agli spread che ormai caratterizzano il mercato; nonché la presenza dell’imposta sugli interessi anche per le emissioni in valuta all’estero, il che ha praticamente reso impossibile tale forma di provvista.
  7. Il principio del mutuo riconoscimento implica che nessun paese ospitante possa impedire, al suo interno, l’attività di soggetti esteri che la svolgano secondo le norme e le regole del paese d’origine. Ove da tale situazione emergessero ostacoli alla concorrenza a causa di normative interne più limitative, ricadrebbe sul paese ospitante il compito di adeguare le proprie norme.

 

 

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